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Entrando nel dettaglio delle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla fine si scelto di anticipare la rimodulazione degli incentivi per alcuni dei soggetti beneficiari rimasti (condomini), consentire maggior tempo per chiudere i lavori sulle unifamiliari e aprire per queste una nuova finestra temporale con alcuni vincoli.

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio ovvero:

๐Ÿ”ณ dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all’art. 1117 del codice civile);

๐Ÿ”ณ dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivitร  di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unitร  immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietร  da piรน persone fisiche;

๐Ÿ”ณ viene confermata la rimodulazione dell’incentivo che a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 diminuirร  dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

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๐Ÿ”ณ agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata lโ€™istanza per lโ€™acquisizione del titolo abilitativo.

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Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero:

๐Ÿ”ณ dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivitร  di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unitร  immobiliari);

๐Ÿ”ณ per i quali al 30 settembre 2022 รจ giร  stato completato il 30% dei lavori complessivi, รจ offerta la possibilitร  di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anzichรฉ 31 dicembre 2022). Per gli stessi soggetti รจ stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli:

๐Ÿ”ณ uno sull’immobile, che dovrร  essere adibito ad abitazione principale;

๐Ÿ”ณ uno sul reddito di riferimento, che non dovrร  superare i 15.000 euro utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto all’art. 119 del Decreto Rilancio.

In particolare, il reddito di riferimento รจ calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa:

๐Ÿ”ณ dal contribuente; ๐Ÿ”ณ dal coniuge del contribuente; ๐Ÿ”ณ dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare; ๐Ÿ”ณ dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’art. 12 del TUIR; ๐Ÿ”ณ dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR.

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SEDE DI VALLEFOGLIA: ๐Ÿฌ๐Ÿณ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฐ๐Ÿต๐Ÿต โ€“ ๐Ÿฏ๐Ÿฏ๐Ÿต ๐Ÿฒ๐Ÿณ๐Ÿฑ๐Ÿญ๐Ÿฐ๐Ÿต๐Ÿญ
SEDE DI URBINO: ๐Ÿฌ๐Ÿณ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐Ÿฌ๐Ÿฐ๐Ÿฌ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿฐ โ€“ ๐Ÿฏ๐Ÿฏ๐Ÿต ๐Ÿฒ๐Ÿณ๐Ÿฑ๐Ÿญ๐Ÿฐ๐Ÿต๐Ÿญ
SEDE DI PESARO: ๐Ÿฌ๐Ÿณ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐Ÿฑ๐Ÿด๐Ÿฏ๐Ÿฏ๐Ÿฐ๐Ÿณ โ€“ ๐Ÿฏ๐Ÿฏ๐Ÿต ๐Ÿฒ๐Ÿณ๐Ÿฑ๐Ÿญ๐Ÿฐ๐Ÿต๐Ÿญ
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Articolo tratto da lavoripubblici.it

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