๐๐๐๐ซ๐๐ญ๐จ ๐๐๐ ๐ ๐ ๐ง. ๐๐๐/๐๐๐๐ (๐๐ข๐ฎ๐ญ๐ข ๐ช๐ฎ๐๐ญ๐๐ซ) ๐ข๐ง ๐๐๐ณ๐ณ๐๐ญ๐ญ๐ ๐๐๐๐ข๐๐ข๐๐ฅ๐: ๐๐๐๐จ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ ๐ฅ๐ ๐ฆ๐จ๐๐ข๐๐ข๐๐ก๐ ๐๐ฅ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐จ๐ง๐ฎ๐ฌ
Entrando nel dettaglio delle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla fine si scelto di anticipare la rimodulazione degli incentivi per alcuni dei soggetti beneficiari rimasti (condomini), consentire maggior tempo per chiudere i lavori sulle unifamiliari e aprire per queste una nuova finestra temporale con alcuni vincoli.
Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio ovvero:
๐ณ dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all’art. 1117 del codice civile);
๐ณ dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivitร di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unitร immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietร da piรน persone fisiche;
๐ณ viene confermata la rimodulazione dell’incentivo che a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 diminuirร dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
๐๐ฎ๐๐ฌ๐ญ๐ ๐ฆ๐จ๐๐ข๐๐ข๐๐ ๐ง๐จ๐ง ๐ฌ๐ข ๐๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐๐ก๐๐ซ๐ฬ:
๐ณ ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐ ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข ๐๐ก๐ ๐๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐๐ ๐ง๐จ๐ฏ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐ ๐๐ฏ๐ซ๐๐ง๐ง๐จ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐๐ง๐ญ๐๐ญ๐จ ๐ฅ๐ ๐๐๐๐๐ ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 la delibera assembleare con l’approvazione dellโesecuzione dei lavori risulti adottata;
๐ณ agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata lโistanza per lโacquisizione del titolo abilitativo.
๐๐๐๐ซ๐๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฎ๐ญ๐ข ๐ช๐ฎ๐๐ญ๐๐ซ: ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐๐ฆ๐๐ข๐ ๐ข๐ฅ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐จ๐ง๐ฎ๐ฌ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅ๐ ๐ฎ๐ง๐ข๐๐๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐๐ซ๐ข
Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero:
๐ณ dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivitร di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unitร immobiliari);
๐ณ per i quali al 30 settembre 2022 รจ giร stato completato il 30% dei lavori complessivi, รจ offerta la possibilitร di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anzichรฉ 31 dicembre 2022). Per gli stessi soggetti รจ stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli:
๐ณ uno sull’immobile, che dovrร essere adibito ad abitazione principale;
๐ณ uno sul reddito di riferimento, che non dovrร superare i 15.000 euro utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto all’art. 119 del Decreto Rilancio.
In particolare, il reddito di riferimento รจ calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello del sostenimento della spesa:
๐ณ dal contribuente; ๐ณ dal coniuge del contribuente; ๐ณ dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare; ๐ณ dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’art. 12 del TUIR; ๐ณ dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR.
๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐’ ๐ ๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐