La quantità di truffe ai danni dell’Erario ha provocato le disposizioni restrittive del Dl 157/2021, che ha esteso le verifiche di congruità e il visto di conformità a tutti i bonus edilizi
Il mondo condominiale, all’indomani dei robusti cambi di rotta determinati dal disegno di legge di Bilancio e dal Dl Antifrodi, è un alveare di consigli, ripensamenti, pentimenti e ripicche. E si fa strada anche qualche pensiero sui rischi di revoca del beneficio (o peggio) , che l’Agenzia minaccia a chi non sarà perfettamente in regola.
La questione di fondo (si vedano anche gli altri articoli nella pagina) è la necessità di affrontare la situazione tenendo conto di tutti i rischi.
Proviamo a immaginare alcune situazioni tipiche.
Il condominio tira dritto
In questi giorni è emersa un’incredibile quantità di vere e proprie truffe ai danni dell’Erario e questo ha provocato le disposizioni restrittive del Dl 157/2021, che di fatto ha esteso le verifiche di congruità (ma non quelle tecniche) e il visto di conformità a tutti i bonus edilizi.
È quindi il clima che è cambiato: nei condomìni medio-grandi, dove la possibilità di moltiplicare il tetto di spesa individuale per il numero delle unità immobiliari di fatto metteva a disposizione budget stratosferici, il timore di controlli stringenti su importi poco meditati è uno spauracchio per molti. La questione riguarda naturalmente tutti i bonus diversi dal superbonus (ecobonus al 65% e recupero edilizio al 50% in testa), per i quali l’obbligo di conformità e congruità è scattato dal 12 novembre, anche se i lavori sono già stati avviati o stanno per esserlo, a progetto già presentato. Una verifica molto attenta sull’intero preventivo è quindi più che opportuna, e potrebbe condurre a due risultati:
1 – lo scostamento dal prezzario Dei o dagli altri possibili riferimenti è poco giustificabile, anche se magari per il momento i Sal sono a posto ma il saldo è a rischio; conviene cercare di trattare con l’impresa o con il general contractor per ridurlo alle giuste misure, rideterminando quindi il contratto d’appalto, che va approvato nuovamente in un’assemblea condominiale;
2 – tutto è ragionevolmente nei limiti e quindi condòmini e amministratore possono stare tranquilli.
Il discorso, prudenzialmente, dovrebbe però riguardare anche il superbonus, se vi siano zone opache nel preventivo.
La grande rinuncia
Se i lavori non sono ancora partiti gli esiti delle verifiche possono ancora condurre a un ripensamento. Ma questo, considerando che probabilmente una serie di professionisti hanno già prodotto studi di fattibilità, verifiche urbanistiche o addirittura progetti, implica sicuramente una spesa. E vanno valutate le conseguenze del recesso dal contratto d’appalto: se non c’è una soluzione amichevole i costi potrebbero rivelarsi pesanti, a fronte del fatto che il lavoro poi non viene fatto.
I rischi
Per i condòmini, comunque, in caso di controlli, i rischi, come illustrato in queste pagine, ci sono. Partono dal presupposto generale della possibilità, per le Entrate, di revocare il beneficio e richiedere al cedente l’importo fiscale ceduto. L’Agenzia recupera nei confronti del condomino-committente (il condominio non ha infatti personalità giuridica né l’amministratore corrisponde a un amministratore delegato di una società) la detrazione non spettante, le sanzioni del 30% e gli interessi. L’ipotesi, poi, di una rivalsa sull’impresa o sul general contractor potrebbe rivelarsi utopica, dato che sono proprio le imprese poco serie, pronte a svanire nel nulla, a gonfiare gli appalti.
Ci sono poi gli aspetti penali: come il reato di truffa ai danni dello Stato, qualora emerga una consapevole complicità dei condòmini nell’accettare un preventivo gonfiato, reato di regola assorbito in quello di sovrafatturazione. E come il reato di riciclaggio, illustrato nella pagina qui a sinistra, che coinvolge i professionisti.