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Sconto immediato per chi ha diritto alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (ecobonus e sismabonus). Per i contribuenti che effettuano questo tipo di lavori c’è la possibilità di optare per “un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi”. Semplificando vuol dire che chi ha diritto alle detrazioni (che possono essere del 50%, arrivando fino al 65% in base al tipo di intervento e persino all’85% per il sismabonus), invece di aspettare dieci anni per vedersi restituire quella somma può pagare direttamente meno. Molto spesso la metà o anche più. Il bonus vale per la sostituzione di infissi e delle caldaie a condensazione (e dei condizionatori), ma anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Lo sconto viene applicato direttamente sulla fattura dal fornitore per un importo uguale a quello detraibile.

Per avere lo sconto nell’immediato il contribuente deve solamente pagare seguendo le regole stabilite e comunicate a fine luglio dall’Agenzia delle Entrate. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, indicando la causale, il codice del beneficiario della detrazione e il numero della partita Iva o del codice fiscale del beneficiario del bonifico. Il contributo corrisponde alla detrazione prevista per l’intervento effettuato. Il fornitore poi recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta da usare in compensazione a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione. Si vedrà restituire la cifra attraverso cinque quote annuali di pari importo.

Per accedere allo sconto è necessario che il fornitore lo accetti: non si tratta di un’operazione automatica. Anzi, molti fornitori – soprattutto nel caso di piccole e medie aziende – potrebbero rifiutare. Poi il fornitore può anche decidere di cedere il credito d’imposta, a sua volta, ai propri fornitori di beni e servizi, anche indiretti. Ma non a banche o a intermediari finanziari. Questi secondi fornitori, invece, non potranno operare un’ulteriore cessione. Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione spetta all’amministratore.

I contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese, tutte le informazioni riguardanti i lavori. Per farlo si deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia (ma è possibile anche andare agli uffici di persona o tramettere la documentazione tramite Pec) e inserire i dati personali e le informazioni riguardanti la tipologia di interventi, l’importo speso, l’anno e il contributo richiesto e anche alcuni dati del fornitore, insieme al suo assenso.

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Geometra Balzano
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CORSO XXI GENNAIO 31/H
61022 Vallefoglia – Pesaro (PU)
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Tratto da www.fanpage.it

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