L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l’accesso al superbonus anche nel caso di demolizione e ricostruzione. Modalità che consente l’accesso sia al Sismabonus 110% (interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) che all’Ecobonus 110% (interventi trainanti e trainati di cui ai commi 1 e 2, art. 119 del Decreto Rilancio.
Mentre, come è ormai risaputo, l’accesso al Sismabonus non richiede un passaggio da una classe di rischio sismico ad un’altra, nel caso di Ecobonus 110% occorre sempre rispettare alcuni requisiti minimi. Anche nel caso di demolizione e ricostruzione.
Ecobonus 110% con demolizione e ricostruzione
L’art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede che “nel rispetto dei requisiti minimi” sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Stiamo parlando, quindi, di interventi di demolizione e ricostruzione assentiti come “ristrutturazione edilizia” che, come riportato dalla nuova versione dell’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia, post Decreto Semplificazioni, possono avvenire anche con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Anche con aumento volumetrico, se ammesso dagli strumenti urbanistici comunali, pur ricordando che in questo caso occorrerà avere due contabilità separate tra parte esistente e parte ampliata, considerato che le spese su quest’ultima non rientrano nell’ecobonus 110% (nel sismabonus invece si).
I requisiti richiesti per la demolizione e ricostruzione
Come detto, anche nel caso di demolizione e ricostruzione sarà necessario il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica. Quindi:
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.