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Le Entrate ribadiscono che l’attività di mero coordinamento del general contractor non è agevolabile con il Superbonus

Con la risposta n. 480/2021 arrivano i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% in merito alle spese per lo studio di fattibilitàsconto in fattura e compenso per general contractor.

In estrema sintesi, le Entrate ribadiscono che:

  • lo studio di fattibilità è agevolabile nell’abito del Superbonus se gli interventi vengono realizzati;
  • l’attività di mero coordinamento del general contractor non è agevolabile;
  • non occorre applicare alle spese anticipate per conto in nome e per conto del condominio, purché regolarmente documentate.

Quesito

L’istante è un’impresa operante nel settore delle costruzioni e deve realizzare un intervento su un condominio, sfruttando i benefici del Superbonus.

In una prima fase il condominio conferisce alla società Alfa (istante) un mandato senza rappresentanza per la realizzazione dello studio di fattibilità, che comprende:

  • una valutazione preventiva e di massima sullo stato dell’edificio;
  • l’indicazione degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche;
  • l’individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell’edificio.

Alfa affida lo “studio di fattibilità” ad un tecnico professionista indipendente che emetterà la fattura ad Alfa S.p.A., che provvede al pagamento della stessa.

In riferimento alle attività successive, Alfa S.p.A. è in grado di operare come “General Contractor”, potendo applicare lo “sconto sul corrispettivo dovuto” in relazione a tutte le spese che il condominio è tenuto a sostenere per poter beneficiare della detrazione fiscale, ivi incluse le prestazioni rese dal progettista e altri professionisti (visto di conformità, ecc.), avendo peraltro la capacità finanziaria ed essendo disponibile ad anticipare le predette spese in nome e per conto del condominio, da riaddebitare per l’intero con la fattura conclusiva di saldo dei lavori.

Premesso ciò, l’interpellante chiede conferma in merito a:

  • la piena estensione del Superbonus alle spese per lo studio di fattibilità, fatturate dal tecnico a Alfa S.p.A. che gli ha affidato l’incarico in forza del mandato senza rappresentanza conferito a monte dal condominio, spese che saranno riaddebitate da Alfa S.p.A. al condominio nell’ambito della prima fattura emessa per stato di avanzamento lavori, con separata e specifica indicazione;
  • la possibilità di applicazione dello sconto su tutte le spese riportate nelle fatture emesse da Alfa S.p.A., ivi incluse le eventuali spese sostenute da Alfa S.p.A. in nome e per conto del condominio per il pagamento delle fatture emesse dal progettista e dai professionisti, da riaddebitarsi ai sensi dell’art. 15 del dpr 633/1972.

Risposta

In merito alla domanda dell’istante di poter fruire del Superbonus mediante la modalità alternativa dello “sconto in fattura” operando in qualità di contraente generale (General Contractor), in relazione alle spese sostenute per realizzare una prestazione di servizi consistente in uno “studio di fattibilità” degli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 24/E del 2020.

In particolare, nel paragrafo 5 della citata circolare è stato chiarito che:

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni;

la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Pertanto: è ammessa la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione qui in esame ed a condizione che l’intervento sia effettivamente realizzato.

Si ritiene, in pratica, che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, che questi importi riaddebitati costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente.

Con riferimento, invece, alla possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo dovuto anche con riferimento alle spese anticipate dal General Contractor in nome e per conto del condominio e riaddebitate per l’intero al momento dell’emissione del saldo dei lavori, il Fisco precisa che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

Ciò premesso, si ritiene che la spesa relativa al compenso per il servizio di mero coordinamento da parte del General Contractor non è detraibile, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del dpr n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini iva, “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate“, ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).

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articolo tratto da biblus.acca.it

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