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Cassazione: se l’amministratore del condominio non è espressamente designato dall’assemblea condominiale quale committente dell’impresa di pulizie, non è responsabile dei lavoratori in caso d’incidente

L’assemblea che delibera per la scelta di un’impresa di pulizie ne risulta anche committente.

In mancanza di un preciso mandato in merito da parte dell’assemblea condominiale, l’amministratore di condominio non è tenuto a verificare l’idoneità all’incarico dell’impresa.

La Corte di Cassazione chiarisce il caso con la sentenza penale n. 10136/2021.

I fatti in breve

Durante i lavori di pulizia delle grate poste a protezione del vano ascensore di un condominio si verificava un incidente mortale ai danni di una dipendente dell’impresa di pulizie.

In particolare, accadeva che, non essendo stato disattivato l’ascensore, quest’ultimo colpiva mortalmente l’addetta che in quel momento stava svolgendo l’operazione di pulizia.

Per tale incidente veniva incolpato e condannato l’amministratore del condominio, poiché gli venivano contestati:

  • l’omissione di verifica d’idoneità tecnico-professionale dell’impresa di pulizie;
  • la mancanza di una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi della stessa impresa.

L’amministratore non si riteneva responsabile, dato che nel momento dell’incidente:

  • non era titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto l’appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell’ascensore era stato deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale l’amministratore stesso era vincolato e a cui era tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati;
  • l’assemblea condominiale aveva valutato sia l’idoneità tecnica che la capacità organizzativa della impresa;
  • non esplicava alcun ruolo nell’esecuzione e nell’organizzazione dei lavori: l’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del dlgs n. 81/2008 indica, infatti, espressamente e unicamente il datore di lavoro quale titolare degli obblighi in materia di sicurezza.

Per tali motivi, l’amministratore decideva di fare ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini premettono e chiariscono che:

l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso in esame i giudici della Cassazione osservano che nei documenti agli atti non è chiaro:

  • se l’impresa fosse stata individuata dall’amministratore o da qualcuno dei condomini;
  • se l’assemblea avesse valutato direttamente l’idoneità tecnico-professionale della impresa prescelta o se avesse dato mandato all’amministratore di verificarla;
  • se la compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi fosse stata effettuata prima dell’assegnazione dell’incarico — e da chi – e dunque già tenuta in considerazione dall’assemblea all’atto dell’assegnazione dell’incarico o se l’assemblea avesse conferito mandato al riguardo all’amministratore;
  • se l’assemblea non avesse dato alcuna precisa direttiva all’amministratore, conferendogli un’ampia autonomia decisionale ed operativa, oppure se lo avesse incaricato esclusivamente di dare pedissequamente esecuzione alla deliberazione assembleare, senza alcuna possibilità di ulteriore valutazione, da parte dell’amministratore, dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del documento di valutazione dei rischi.

Ne consegue che in merito alla violazione dell’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) del dlgs n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza),  all’amministratore non può, infatti, essere attribuita la qualità di committente, poiché committente era il condominio di cui l’imputato era rappresentante.

Solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta ditta relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile all’amministratore il disposto dell’art. 90 (dlgs n. 81/2008).

La Cassazione, infine, fa una considerazione sull’art. 26 dello stesso Testo unico della sicurezza, quest’ultima norma (spiegano gli ermellini) “si riferisce esclusivamente al datore di lavoro e la sua portata precettiva che non può essere estesa a soggetti diversi e non contemplati dalla norma“. D’altronde (proseguono i giudici), poiché l’imputazione contestata all’amministratore del condominio è autonoma rispetto a quella mossa al datore di lavoro e cioè all’amministratore dell’impresa, non viene prospettata una cooperazione colposa fra quest’ultimo e l’amministratore del condominio, il quale dunque rimane estraneo all’applicazione dei precetti rivolti al datore di lavoro.

Il ricorso è, quindi, accolto.

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articolo tratto da biblus.acca.it/

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