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Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).

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𝐑𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐆𝐞𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐳𝐚𝐧𝐨
SEDE DI VALLEFOGLIA: 𝟬𝟳𝟮𝟭 𝟮𝟬𝟭𝟰𝟵𝟵 – 𝟯𝟯𝟵 𝟲𝟳𝟱𝟭𝟰𝟵𝟭
SEDE DI URBINO: 𝟬𝟳𝟮𝟮 𝟬𝟰𝟬𝟵𝟯𝟰 – 𝟯𝟯𝟵 𝟲𝟳𝟱𝟭𝟰𝟵𝟭
SEDE DI PESARO: 𝟬𝟳𝟮𝟭 𝟱𝟴𝟯𝟯𝟰𝟳 – 𝟯𝟯𝟵 𝟲𝟳𝟱𝟭𝟰𝟵𝟭
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Articolo tratto da gazzettadelsud.it

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