Incendio in condominio:
è responsabile il proprietario o l’amministratore?
Cassazione: esclusa la responsabilità del proprietario se il danno è cagionato da cosa in custodia; è l’amministratore a dover rispondere dei danni
Con la sentenza n. 22163/2019 la Cassazione chiarisce la responsabilità, del proprietario o dell’amministratore, in caso di un incendio in un edificio durante alcuni lavori edilizi.
Il caso:
Il gestore di un capannone industriale di proprietà
dell’Inpdap (oggi Inps) aveva commissionato dei lavori
di impermeabilizzazione della copertura per l’eliminazione
di infiltrazioni.
Il dipendente dell’impresa appaltatrice aveva mantenuto
una condotta inadeguata e gravemente inadempiente e,
per il maldestro uso di una fiamma ossidrica, si originava
un incendio del plexiglas di copertura del lucernario, con conseguente propagazione dell’incendio all’intera struttura.
Veniva, quindi, presentata domanda di risarcimento, da parte di uno dei danneggiati, contro il gestore dell’edificio il quale invece attribuiva al proprietario (Inpdap) la responsabilità dell’accaduto.
Incendio durante i lavori, di chi è la responsabilità
Intervenuta nel merito, la Cassazione ha innanzitutto spiegato la differenza tra gli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.
l’art. 2051 considera responsabile del danno cagionato
il custode, a meno che non sia provato il caso fortuito
l’art. 2053 indica il proprietario (e quindi il titolare del diritto reale o della concessione che legittima il controllo giuridico sul bene) di un edificio o di un’altra costruzione come soggetto responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina,
a condizione che non sia dovuta ad un difetto di manutenzione o a un vizio di costruzione. In relazione al caso in esame, la Cassazione ha escluso quindi la responsabilità del proprietario in base ai seguenti 2 motivi:
la responsabilità del proprietario per la rovina degli immobili può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi strutturali dell’edificio o di elementi accessori in essa stabilmente incorporati: l’impianto antincendio non ha queste caratteristiche; nei casi rimanenti sussiste la fattispecie
di danno da cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c.
i lavori, dai quali è derivato l’incendio e i relativi danni,
erano stati affidati all’impresa appaltatrice dal gestore/amministratore dell’edificio. Gli ermellini, a conferma di quanto stabilito dal di prime cure, chiariscono che i custodi vanno individuati:
– nell’appaltatore
– esecutore dei lavori
– nel committente.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ritiene che
il caso rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 2051, ossia danno cagionato da cosa in custodia e deve essere, quindi, l’amministratore a rispondere dei danni.
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Geometra Balzano
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