Niente reato se i danni del vicino si aggiustano in poco tempo.
Va escluso il carattere offensivo della condotta di colui che, in lite con il vicino per ragioni di confine, fa cadere la recinzione in ferro e lancia una scala nel giardino altrui colpendo la telecamera che, tuttavia, non si rompe, ma ne viene cambiata solo l’angolatura. Si deve escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 392 c.p. non tanto per l’assenza di danneggiamenti, quanto per il fatto che la si possa agevolmente ripristinare lo stato dei luoghi, mettendo tutto a posto in poco tempo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 35876/2019 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato di cui all’art. 392 c.p. per essersi fatto ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, con violenza sulle cose.
In conclusione, perché attinga la soglia del penalmente rilevante, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo a ostacolare l’esercizio del diritto altrui che si intende arbitrariamente comprimere.A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l’esigenza di confinare nel “giuridicamente indifferente” i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei pur tuttavia a rappresentare un reale elemento di turbamento per la controparte.
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