Il singolo condomino può sostenere per intero le spese per il rifacimento della facciata e godere dell’agevolazione fiscale se autorizzato da delibera condominiale all’unanimità
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 499 del 21 luglio 2021 viene chiarito un dubbio riguardante il bonus facciate: ok all’agevolazione per l’unico condomino la delibera è approvata all’unanimità.
Quesito
Un condomino, comproprietario insieme alla moglie di un appartamento sito in un mini condominio (composto da 3 unità immobiliari), intende eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile.
L’istante vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile e accollarsi, insieme alla moglie, totalmente le spese complessive previste per l’intervento.
Pertanto, il condomino chiede se, adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori ed il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini (se stesso e sua moglie), possa comunque beneficiare dell’agevolazione fiscale (il bonus facciate).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel rendere il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate fa un excursus circa la norma che disciplina il bonus facciate, ossia la detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. Si tratta:
- della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021);
- dei commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che individuano le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante;
- del comma 222 che stabilisce le modalità di fruizione della detrazione;
- della circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E che fornisce i chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.
Il Fisco precisa che in linea generale, per i lavori condominiali le spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Tuttavia, è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal suddetto articolo 1123, a condizione che l‘assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell’istante interessato agli interventi medesimi.
Le suddette indicazioni sono valide anche nell’ipotesi del “condominio minimo” (ossia un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini), come nel caso in esame.
Conclusioni
In definita, conclude l’Agenzia delle Entrate, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, l’istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso.