Per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110-90 per cento, la conformità urbanistica dell’immobile su cui si interviene è sempre necessaria.
Domanda. Alcuni condòmini lamentano infiltrazioni nei propri appartamenti, che sono state attribuite, da una ditta specializzata, alle parti comuni. S’intende,quindi, procedere all’esecuzione dei lavori necessari, beneficiando delle agevolazioni fiscali. Considerato che all’interno di alcuni appartamenti risultano abusi edilizi, il condominio può comunque ottenere i benefici in questione? In caso di risposta positiva, i proprietari degli appartamenti nei quali si sono verificati abusi sono obbligati a chiedere la sanatoria e/o pagare penalità?
Risposta. Per quanto attiene ai bonus edilizi diversi dal superbonus 110-90 per cento, la conformità urbanistica dell’immobile su cui si interviene è sempre necessaria, in base a quanto sancito dall’articolo 49 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). In tema di superbonus, infatti, il comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020 prevede che gli interventi agevolabili con il 110% sono eseguibili previa presentazione di una comunicazione d’inizio lavori asseverata (Cila) e non è richiesto lo stato legittimo del fabbricato su cui si interviene (articolo 9-bis,comma 1-bis, del Dpr 380/2001). Viceversa, per gli altri bonus edilizi, il citato articolo 49 del Dpr 380/2001 prevede che non è possibile beneficiare di alcuna agevolazione fiscale in presenza di interventi abusivi realizzati senza titolo o in contrasto con lo stesso, oppure sulla base di un titolo successivamente annullato. In particolare, la difformità deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte. In presenza di abusi minori, è possibile procedere con la loro regolarizzazione mediante la procedura di accertamento di conformità dell’attività alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento della proposizione della domanda di sanatoria (articoli 36 e 37 del Dpr 380/2001). Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza (articolo 50 del Dpr 380/2001).
In conclusione, riguardo all’intervento su parti comuni per la riparazione di infiltrazioni, per fruire anche della detrazione del 50 per cento, in presenza di abusi urbanistici all’interno delle singole unità immobiliari, a seconda dell’abuso, dovrebbe essere presentata una Cila/Scia (segnalazione certificata di inizio attività) in sanatoria, in modo da garantire la conformità urbanistica del fabbricato qualora intervenga una verifica da parte dell’amministrazione finanziaria. In caso contrario, la decadenza dai benefici fiscali si ha solo dopo l’effettivo accertamento della non conformità urbanistica del fabbricato.