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Com’è andato finora il Superbonus e quali sono le ultime novità per la maxi detrazione fiscale del 110% in edilizia, introdotta dal decreto Rilancio?

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulle semplificazioni e sulla governance del Pnrr, è utile rifare il punto complessivo della situazione, partendo proprio dalle modifiche apportate al Superbonus dal provvedimento del governo.

Nessun premio per gli abusi

Un aspetto importante da chiarire è che il decreto non prevede alcuna sanatoria per gli abusi edilizi.

Il provvedimento, ricordiamo, ha sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio.

In sostanza, la nuova formulazione del comma 13-ter afferma che gli interventi edilizi, esclusi quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

E nella Cila (neretti nostri nelle citazioni) “sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967″.

Si stabilisce poi che “la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″.

Così la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della Cila;
  • interventi realizzati in difformità dalla Cila;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • false dichiarazioni.

Peraltro si sottolinea che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” e che “restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”.

In definitiva, anche se lo stato legittimo non dovrà più essere dichiarato, presentare una Cila con uno stato dei fatti diverso da quello dell’ultimo titolo abilitativo comporterà il rischio di sanzioni civili e penali per le difformità e gli abusi edilizi eventualmente presenti.

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articolo tratto da qualenergia.it

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