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Superbonus 110 e infissi: ok a spostamento e variazione di forma, ma la superficie totale post intervento deve essere inferiore a quella ante

Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi di modifica delle dimensioni dei serramenti esistenti; condizione necessaria è che la superficie “totale” degli infissi dopo la realizzazione dell’intervento sia minore o uguale di quella precedente.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 524/2021.

Quesito

Il caso in esame riguarda la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare per cui verranno eseguite sia opere di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica (un nuovo impianto di riscaldamento con pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio).

L’istante, proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, chiarisce che come intervento “trainato” verranno sostituiti anche gli infissi del piano terra e del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione. Pertanto, a lavori completati si avrà:

  • la modifica della dimensione dei serramenti esistenti;
  • l’aumento delle dimensioni sia in larghezza che in altezza di una porta finestra;
  • l’accorpamento di due finestre del piano terra in un’unica finestra di maggiori dimensioni.

Alla luce di quanto espresso, l’istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti può usufruire (in qualità di “interventi trainati”) dei benefici di cui all’articolo 119 del dl n. 34/2020 (Superbonus).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In merito al quesito posto, ossia la possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l’Agenzia delle Entrate (sentito anche il Ministero dello sviluppo economico) premette che nella disciplina del Superbonus gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “interventi trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.

In particolare, come chiarito per l’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

L’Agenzia chiarisce quindi che è possibile fruire dell’ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi (per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione), a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, a garanzia del principio di risparmio energetico.

Conclusioni

In definitiva, il Fisco sostiene che l’intervento in questione si configura come “sostituzione di infissi” e che, pertanto, è agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura.

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articolo tratto da biblus.acca.it

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