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Domande e risposte sul superbonus

Il nuovo incentivo statale lanciato con il decreto-legge del 19 maggio 2020 è stato da subito definito superbonus, come a sottolinearne l’importante agevolazione fiscale, ma al tempo stesso ha sollevato alcuni interrogativi ai quali ci apprestiamo a dare risposta per chiarire la situazione al riguardo.

In cosa consiste la misura fiscale?

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano nella misura del 110% per spese documentate sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 e si potrà usufruirne mediante cinque quote annuali di pari importo. Per i suddetti lavori, la detrazione è condizionata all’effettiva efficienza raggiunta e cioè al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, in alternativa, occorre che il miglioramento sia il massimo raggiungibile, certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Le agevolazioni si applicano a:

  • realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, a condizione che questo copra almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore;
  • interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
  • interventi di adeguamento sismico di edifici in zone sismiche superiori alla 4, ma in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione sarà al 90%;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di proprietà pubblica, edifici adibiti ad uso pubblico, edifici di nuova costruzione.

Sono compresi altri interventi nella detrazione?

L’aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascuno di essi, purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti sopra e con la sussistenza di alcune condizioni da verificare caso per caso.

Nello specifico, l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica usufruisce del 110% fino ad un ammontare complessivo delle spese pari a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400€ per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare. Inoltre è subordinata alla cessione dell’energia prodotta in eccesso al GSE e non è cumulabile con altri incentivi. Tra le spese detraibili rientrano quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e per le asseverazioni.

Nel caso di interventi come il rifacimento del tetto o delle facciate, è prevista l’agevolazione? Tale possibilità si attua solo se gli interventi sono abbinati a quelli più importanti che danno diritto alla detrazione.

Quali soggetti possono usufruire del bonus?

A seconda dei casi, le detrazioni fiscali possono essere richieste da:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • condomini;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà oppure gestiti dai comuni ed adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per immobili di proprietà assegnati ai propri soci.

Quali sono i limiti di spesa?

I limiti di spesa sono i seguenti:

  • 60.000 € per interventi di isolamento termico;
  • 30.000 € per la sostituzione di impianti di climatizzazione sulle parti comuni degli edifici condominiali ed edifici unifamiliari.

La detrazione ottenuta si moltiplica per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio in caso di condominio.

Per le seconde case è applicabile il superbonus?

Le detrazioni non si applicano su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale e pertanto non sulle seconde case.

Quali sono le regole per la fruizione della detrazione?

Le detrazioni fiscali, come indicato nell’art. 121 del decreto-legge, possono essere trasformate in sconto sul corrispettivo dovuto oppure in credito d’imposta cedibile.

Chi sostiene spese può scegliere tra le seguenti possibilità:

  • utilizzo diretto della detrazione;
  • sconto in fattura sull’importo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, fino ad una somma massima pari all’importo stesso anticipato dal fornitore;
  • cessione del credito d’imposta.

Queste disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I crediti d’imposta si possono utilizzare anche in compensazione per le rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Nei confronti delle imprese come funzionano la cessione del credito e lo sconto in fattura?

Per l’impresa che riceve il credito d’imposta ci sono due strade  perseguibili:

  • usare direttamente il credito di imposta in compensazione;
  • cedere il credito d’imposta a terzi, incluse banche ed altri intermediari finanziari.

L’importo dello sconto in fattura può essere trasformato dal fornitore in credito d’imposta e successivamente ceduto. Si devono presentare documentazioni per ottenere la cessione del credito o lo sconto?

Il contribuente deve richiedere a soggetti abilitati un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Questo documento deve essere trasmesso per via telematica all’ENEA.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, l’efficacia degli interventi a tale scopo deve essere asseverata da professionisti specializzati che attestano anche l’adeguatezza delle spese.

Sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni “infedeli”?

Per attestazioni e asseverazioni “infedeli” si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro. Se il fatto costituisce reato si applicano le sanzioni penali di legge.

Quali sono le modalità per comunicare i dati relativi all’opzione di cessione del credito d’imposta?

La trasmissione avverrà  solo per via telematica. Ulteriori chiarimenti saranno forniti dall’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge rilancio, comunicando le modalità di trasmissione delle asseverazioni e le relative indicazioni attuative.

Le informazioni fornite in questo articolo  sono solo a scopo informativo e non hanno valore legale. Si declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia  inoltre una consulenza professionale prima di intraprendere qualsiasi tipo di attività, in considerazione del fatto che l’interpretazione delle leggi e la sua applicazione da parte delle autorità locali o nazionali possono variare e di conseguenza non coincidere con quelle espresse in questo articolo.

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