Superbonus 2022: non cambia la scadenza per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Superbonus 2022: la scadenza per tutti
La scadenza prevista all’art. 119, commi 1 (ecobonus 110%) e 4 (sismabonus 110%) resta sempre il 30 giugno 2022 come da indicazioni dell’articolo 1, comma 66, lettera a1) della precedente legge di bilancio 2021 (la scadenza previgente era il 31 dicembre 2021). Ma attenzione e non preoccupatevi perché la nuova Legge 30 gennaio 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto le tante eccezioni temporali per quasi tutti i soggetti beneficiari.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio prevede che possano accedere al bonus 110%:
- condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (lettera a);
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio(lettera b);
- istituti autonomi case popolari, c.d. IACP (lettera c);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (lettera d-bis);
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (lettera e).
Superbonus 2022: le eccezioni previste dalla Legge di Bilancio
Come detto, il legislatore, piuttosto che ampliare per tutti l’orizzonte temporale, ha utilizzato la tecnica (molto più confusionaria) delle eccezioni per singolo soggetto beneficiario (valide sia per ecobonus che per sismabonus, trainanti e trainati).
In particolare:
- per i beneficiari di cui alla lettera a), condomini ed edifici plurifamiliari con unico proprietario (2-4 u.i.) e di cui alla lettera d-bis), organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga al 2025 con aliquota decrescente:
- 110% fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025;
- per i soggetti di cui alla lettera b), persone fisiche, è prevista una proroga al 31 dicembre 2022 ma a patto che al 30 giugno 2022 sia completato il 30% dell’intervento;
- per i soggetti di cui alla lettera c) e d), IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, resta la proroga al 31 dicembre 2023 ma a patto che al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell’intervento.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Infine, da ricordare sempre che gli interventi realizzati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (IACP inclusi) seguono l’orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:
- senza vincoli se i trainanti sono realizzati dai soggetti di cui alla lettera a);
- con il vincolo del 60% al 30 giugno 2023 se i trainanti sono realizzati dai soggetti di cui alla lettera c).