Il Dl Semplificazioni fiscali, diventato legge, cancella la data del primo maggio e rende la cessione alle società, ai professionisti e alle partite Iva retroattiva, questa volta senza ostacoli temporali. Dunque, relativamente al Superbonus e ai cosiddetti bonus “minori”, le banche (o le società appartenenti ad un gruppo bancario) potranno sempre cedere il credito acquisito a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Nel novero di “consumatori o utenti” è stato precisato nel dossier elaborato dal Centro studi della Camera rientrano le «persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale». Dunque, la cessione banca-correntista è possibile verso società, professionisti e partite Iva, ad esclusione dei soli consumatori.
Per sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti, in fase di conversione del Dl Semplificazioni Fiscali erano stati presentati diversi emendamenti che tentavano di affrontare la questione della responsabilità in solido, in caso di frodi, tra chi cede il credito e chi lo acquisisce. Va ricordato a tal proposito che la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato in quali casi può determinarsi la responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Quest’ultimo, in particolare, è chiamato al ricorso alla specifica diligenza richiesta al fine di «evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito»