Via libera alle Cila ordinarie presentate prima del 1°Giugno 2021, per evitare lo stop alle cessioni o agli «sconti in fattura» del Superbonus.
Il chiarimento è contenuto nella circolare 7 settembre 2023, n. 27/E. Nel documento, oltre a dare indicazioni sulla remissione in bonis in scadenza il prossimo 30Novembre, sono state chiarite anche le condizioni per evitare la stretta per il bonus «box auto costruzione» e per gli Iacp, le cooperative, le Onlus, le Odv e le Aps.
Cila ordinaria
In generale, non si applica la stretta sulle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura agli interventi agevolati con il superbonus, se prima del 17 febbraio 2023 è stata presentata una Cila-superbonus (e per i condomìni adottata la delibera assembleare). Per le demolizioni e le ricostruzioni di edifici agevolate con il superbonus, invece, è sufficiente la presentazione, sempre prima del 17 febbraio 2023, dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, mentre per i bonus diversi dal superbonus (non in edilizia libera), serve la richiesta del titolo abilitativo.
Al di fuori di questi due casi, quindi, la norma (articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 11/2023) è chiara nel richiedere la Cilas (non la Cila ordinaria) prima del 17 febbraio 2023, per continuare ad esercitare le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura del superbonus.
Per la normativa, pertanto, non è possibile applicare la sterilizzazione dello stop alle cessioni ai contribuenti che, prima del 1° giugno 2021 (per alcuni prima del 5 agosto 2021, cioè prima della data di efficacia del modello Cilas, approvato dall’Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali del 4 agosto 2021, n. 88/CU), hanno presentato una Cila ordinaria o un’altra richiesta di titolo edilizio abilitativo e poi, seguendo il Quaderno Anci del 28 luglio 2021, hanno proseguito «con la procedura già in essere», senza presentare una nuova Cila-superbonus.
Questi contribuenti, però, grazie alla circolare n. 27/E, paragrafo 2.2, sono riammessi all’esercizio delle opzioni, in quanto per questi casi «rileva, ai fini dell’applicazione della deroga in commento, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente».