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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande frequenti sui bonus edilizi e ha offerto alcuni importanti chiarimenti anche sul superbonus per le case unifamiliari. Ecco quali sono le ultime notizie, in particolare sul calcolo dei lavori.

È necessario ricordare che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato la possibilità di beneficiare del superbonus per le unità unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, sono agevolabili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 è stato completato il 30% dei lavori. Ma come calcolare questo 30%?

Una delle domande a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta è proprio sul superbonus per le unifamiliari e sul calcolo della percentuale dei lavori completati. Si tratta del seguente quesito: “Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada ‘commisurata all’intervento complessivamente considerato’ (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?”.

È stato dunque di fatto chiesto come deve essere effettuato il calcolo del 30% dei lavori complessivi per poter beneficiare del superbonus per le case unifamiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di Bilancio 2021”.

L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha sottolineato che la percentuale si riferisce all’intervento complessivo. Nel calcolo, dunque, devono essere considerati anche i lavori agevolati con le altre detrazioni.

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Articolo tratto da idealista.it

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